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Che cos'è
Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo - detto anche
interinale o "in affitto" - è il contratto mediante il quale
un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo (impresa fornitrice) pone uno o più
lavoratori a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione
lavorativa (impresa utilizzatrice) per il soddisfacimento di esigenze di
carattere temporaneo. Il predetto contratto può prevedere l'assunzione a tempo
determinatoo a tempo indeterminato. Il 18 giugno 1996 il contratto di lavoro
temporaneo è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’approvazione
della Legge 196/97, che ne definisce le regole, i limiti, gli obblighi ed i
divieti.
A chi è rivolto
Il lavoro interinale è rivolto ai lavoratori disponibili a lavoro
temporaneo, compresi gli iscritti a liste di mobilità, che possono svolgerlo
per il tramite di società specializzate.
Quando è consentito
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
1) Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi;
2) Nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste nel
normale organico dell'azienda utilizzatrice;
3) Per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto.
Le predette limitazioni non ricorrono per lavoratori con qualifiche
dirigenziali.
Quando è vietato
La fornitura di lavoro temporaneo è invece vietata:
1) Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale;
2) Per sostituire lavoratori in sciopero;
3) Presso unità produttive che nei dodici mesi precedenti abbiano
effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce la fornitura;
4) Presso unità produttive nelle quali sia in atto sospensione e/o
riduzione di orario con integrazione salariale, nel caso che la fornitura
riguardi le stesse qualifiche dei lavoratori da sostituire;
5) Presso le imprese che non dimostrino alla Direzione Provinciale del
Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi;
6) Per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per
lavori particolarmente pericolosi, individuati con Decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale.
I diritti del lavoratore temporaneo
La legge tende ad assicurare, compatibilmente con le caratteristiche
dell'istituto, la parità di trattamento con i dipendenti dell'azienda
utilizzatrice. Ciò risponde all'esigenza di scongiurare un utilizzo non
corretto del lavoro temporaneo ed alla necessità di rassicurare i lavoratori di
fronte ad una nuova forma di lavoro.
Retribuzione, diritti sindacali, servizi sociali ed
assistenziali
In primo luogo il legislatore si cura della retribuzione del
lavoratore temporaneo. Per quanto concerne la misura, viene stabilito che essa
non possa essere inferiore a quella a cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello dell'impresa utilizzatrice. Inoltre il lavoratore gode di un'importante
garanzia: l'impresa utilizzatrice risponde in solido per le retribuzioni ed i
contributi eventualmente non pagati dall'agenzia. In secondo luogo il lavoratore
temporaneo può esercitare i diritti sindacali riconosciuti ai dipendenti
dell'impresa utilizzatrice. Infine va segnalato che il lavoratore temporaneo può
usufruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'impresa utilizzatrice.
Principali agenzie che si occupano di lavoro
interinale in Italia
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