Regione Campania - Provincia di Caserta - Comune di Formicola -  Sindaco Andrea Stanga

Il Comune Formicola In Città Sportello Informagiovani Terza Età News Home Page

 

Informagiovani

 LAVORO INTERINALE 
 
Associazioni
Concorsi
Ostelli
Prestito d'onore
Servizio Civile
Vacanze Studio
 

 

Che cos'è
Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo - detto anche interinale o "in affitto" - è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo (impresa fornitrice) pone uno o più lavoratori a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (impresa utilizzatrice) per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Il predetto contratto può prevedere l'assunzione a tempo determinatoo a tempo indeterminato. Il 18 giugno 1996 il contratto di lavoro temporaneo è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’approvazione della Legge 196/97, che ne definisce le regole, i limiti, gli obblighi ed i divieti.

A chi è rivolto
Il lavoro interinale è rivolto ai lavoratori disponibili a lavoro temporaneo, compresi gli iscritti a liste di mobilità, che possono svolgerlo per il tramite di società specializzate.

Quando è consentito
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
1) Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
2) Nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste nel normale organico dell'azienda utilizzatrice;
3) Per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Le predette limitazioni non ricorrono per lavoratori con qualifiche dirigenziali.

Quando è vietato
La fornitura di lavoro temporaneo è invece vietata:
1) Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale;
2) Per sostituire lavoratori in sciopero;
3) Presso unità produttive che nei dodici mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
4) Presso unità produttive nelle quali sia in atto sospensione e/o riduzione di orario con integrazione salariale, nel caso che la fornitura riguardi le stesse qualifiche dei lavoratori da sostituire;
5) Presso le imprese che non dimostrino alla Direzione Provinciale del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi;
6) Per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi, individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I diritti del lavoratore temporaneo
La legge tende ad assicurare, compatibilmente con le caratteristiche dell'istituto, la parità di trattamento con i dipendenti dell'azienda utilizzatrice. Ciò risponde all'esigenza di scongiurare un utilizzo non corretto del lavoro temporaneo ed alla necessità di rassicurare i lavoratori di fronte ad una nuova forma di lavoro.

Retribuzione, diritti sindacali, servizi sociali ed assistenziali
In primo luogo il legislatore si cura della retribuzione del lavoratore temporaneo. Per quanto concerne la misura, viene stabilito che essa non possa essere inferiore a quella a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Inoltre il lavoratore gode di un'importante garanzia: l'impresa utilizzatrice risponde in solido per le retribuzioni ed i contributi eventualmente non pagati dall'agenzia. In secondo luogo il lavoratore temporaneo può esercitare i diritti sindacali riconosciuti ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Infine va segnalato che il lavoratore temporaneo può usufruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Principali agenzie che si occupano di lavoro interinale in Italia

Adecco Ad Interim
Ali S.p.A. Centro Interinale
Cronos Lavoro Elettra Services S.p.A.
ErgonLine S.p.A. Interiman
Lavoro Temporaneo S.p.A. Lavoropiù
Marvecs S.r.l. Obiettivo Lavoro
Opera Quanta S.p.A.
Sinterim S.p.A. Tempor S.r.l.
Vedior