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Guida
all' Autocertificazione
Cos'è
l' autocertificazione
Consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti
personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità
di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui
devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere
all'estero.
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La
legge che disciplina l'autocertificazione
Legge
n. 127 del 15/05/97 (Legge
Bassanini) che ne ha esteso la
portata in maniera significativa
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Quali
sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri di stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non richiedono
alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali
non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a
titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di
famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente
la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia
fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in
possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando
siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento
(nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di
presentazione diretta).
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Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo
tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e
le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e
qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici
economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità
giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
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Come funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli
uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare
il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per
quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia
contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del
dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in
uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico
ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
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Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non
ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e
rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile
della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di
procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che
lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni
del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il
tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della
Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata
rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni
dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non
compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o
della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è
contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni),
è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche
di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal
gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino
quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di
collocamento, ecc.
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Dichiarazioni
non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono
anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di
fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Altre
disposizioni di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune
di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura),
entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro
10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre quando
questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a
condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2)
VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli
atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6
mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè
le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non
autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le
informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad
es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3)
ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà
procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile
competente.
4)
ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono
richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza
di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti,
direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
5)
ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in
grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti,
stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti
d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da
parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
6)
NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA
FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se
l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a
riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono
essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei
casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7)
COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la
conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è
conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della
copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
8)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA
CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9)
DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI
CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda,
è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di
pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità
già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in
corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10)
PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono
pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario
competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il
quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve
essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di
un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal
responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11)
PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la
presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre
più previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari
previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del
servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12)
AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia
presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta
espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13)
NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE
CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno
ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del passaporto;
è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per
il rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14)
FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti
diversi.
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